D.P.R.
30-05-2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia (Testo A)
PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
TITOLO I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario
CAPO I
Istituzione del patrocinio
ART. 74 (L) - (Istituzione del patrocinio)
1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale
per la difesa del cittadino non abbiente, indagato,
imputato, condannato, persona offesa da reato,
danneggiato che intenda costituirsi parte civile,
responsabile civile ovvero civilmente obbligato
per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio
nel processo civile, amministrativo, contabile,
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione,
per la difesa del cittadino non abbiente quando
le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
ART. 75 (L) - (Ambito di applicabilità)
1. L'ammissione al patrocinio è valida
per ogni grado e per ogni fase del processo e
per tutte le eventuali procedure, derivate ed
accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in
quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione,
nel processo di revisione, nei processi di revocazione
e opposizione di terzo, nonché nei processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza,
di prevenzione e nei processi di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato
debba o possa essere assistito da un difensore
o da un consulente tecnico.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L) - (Condizioni per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi
è titolare di un reddito imponibile ai
fini dell'imposta personale sul reddito, risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
9.296,22. [1]
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se
l'interessato convive con il coniuge o con altri
familiari, il reddito è costituito dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo
da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di
reddito, si tiene conto anche dei redditi che
per legge sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero
ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente
sono in conflitto con quelli degli altri componenti
il nucleo familiare con lui conviventi.
Note:
1 A norma dell'art. unico, c. 1, decreto 29 dicembre
2005, l'importo, di cui al presente c. , è
aggiornato in euro 9.723,84.
ART. 77 (L) - (Adeguamento dei limiti di reddito
per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due
anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
CAPO III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
ART. 78 (L) - (Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni
indicate nell'articolo 76 può chiedere
di essere ammesso al patrocinio in ogni stato
e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato
a pena di inammissibilità. La sottoscrizione
è autenticata dal difensore, ovvero con
le modalità di cui all'articolo 38, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 79 (L) - (Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza è redatta in carta semplice
e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e
l'indicazione del processo cui si riferisce, se
già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei
componenti la famiglia anagrafica, unitamente
ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione
da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo
46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
la sussistenza delle condizioni di reddito previste
per l'ammissione, con specifica determinazione
del reddito complessivo valutabile a tali fini,
determinato secondo le modalità indicate
nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo
non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza
o della eventuale precedente comunicazione di
variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino
di Stati non appartenenti all'Unione europea correda
l'istanza con una certificazione dell'autorità
consolare competente, che attesta la veridicità
di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o
il consiglio dell'ordine degli avvocati competente
a provvedere in via anticipata lo richiedono,
sono tenuti, a pena di inammissibilità
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria
ad accertare la veridicità di quanto in
essa indicato.
CAPO IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti
tecnici di parte
ART. 80 (L) - (Nomina del difensore) [1]
1. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore scelto tra gli iscritti
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato, istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di Corte di appello
nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere
del merito o il magistrato davanti al quale pende
il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio
di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali
centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi
sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine
del distretto di corte di appello del luogo dove
ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore iscritto negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
scelto anche al di fuori del distretto di cui
ai commi 1 e 2
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 1, c. 1, L. 24
febbraio 2005, n. 25.
ART. 81 (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio
a spese dello Stato) [1]
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a
spese dello Stato è formato dagli avvocati
che ne fanno domanda e che siano in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato
dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la
sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica,
distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi,
contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori
all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti
la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno
due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato
per il quale è stata disposta una sanzione
disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio
di ogni anno, è pubblico, e si trova presso
tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio
di ciascuna provincia
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 2, c. 1, L. 24
febbraio 2005, n. 25.
ART. 82 (L) - (Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
sono liquidati dall'autorità giudiziaria
con decreto di pagamento, osservando la tariffa
professionale in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità,
tenuto conto della natura dell'impegno professionale,
in relazione all'incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona
difesa. [1]
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato
sia iscritto in un elenco degli avvocati di un
distretto di corte d'appello diverso da quello
in cui ha sede il magistrato competente a conoscere
del merito o il magistrato davanti al quale pende
il processo, non sono dovute le spese e le indennità
di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato
al difensore e alle parti, compreso il pubblico
ministero.
Note:
1 Comma modificato dall'art. 1, c. 322, L. 30
dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1°
gennaio 2005.
ART. 83 (L) - (Onorario e spese dell'ausiliario
del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, secondo
le norme del presente testo unico [1].
2. La liquidazione è effettuata al termine
di ciascuna fase o grado del processo e, comunque,
all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità
giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio
di cassazione, alla liquidazione procede il giudice
di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il
giudice competente può provvedere anche
alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi
o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento
di ammissione al patrocinio è intervenuto
dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato
al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero.
Note:
1 Comma modificato dall'art. 3, c. 1, L. 24 febbraio
2005, n. 25.
ART. 84 (L) - (Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso
al difensore, all'ausiliario del magistrato e
al consulente tecnico di parte, è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 170.
ART. 85 (L) - (Divieto di percepire compensi o
rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e
il consulente tecnico di parte non possono chiedere
e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi
a qualunque titolo, diversi da quelli previsti
dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave
illecito disciplinare professionale.
CAPO V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L) - (Recupero delle somme da parte dello
Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare
in danno dell'interessato le somme eventualmente
pagate successivamente alla revoca del provvedimento
di ammissione.
CAPO VI
Norme finali
ART. 87 (L) - (Servizio al pubblico in materia
di patrocinio a spese dello Stato)
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a
spese dello Stato è disciplinato dall'articolo
20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
ART. 88 (L) - (Controlli da parte della Guardia
di finanza)
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale
della Guardia di finanza sono inclusi i controlli
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, individuati sulla base di appositi criteri
selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso
gli intermediari finanziari.
ART. 89 (L) - (Norme di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme
di attuazione delle disposizioni della parte III
del presente testo unico.
TITOLO II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese
dello Stato nel processo penale
CAPO I
Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L) - (Equiparazione dello straniero e
dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato altresì allo straniero
e all'apolide residente nello Stato.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L) - (Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato
di reati commessi in violazione delle norme per
la repressione dell'evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più
di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione
cessano a partire dal momento in cui la persona
alla quale il beneficio è stato concesso
nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati
i casi di cui all'articolo 100.
ART. 92 (L) - (Elevazione dei limiti di reddito
per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio
convive con il coniuge o con altri familiari,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo
76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo
76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per
ognuno dei familiari conviventi.
CAPO III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L) - (Presentazione dell'istanza al magistrato
competente)
1. L'istanza è presentata esclusivamente
dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata,
a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato
innanzi al quale pende il processo. Se procede
la Corte di cassazione, l'istanza è presentata
all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal
difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un
istituto, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura,
si applica l'articolo 123 del codice di procedura
penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia
giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi
dell'articolo 123 del codice di procedura penale,
la presentano o inviano, a mezzo raccomandata,
all'ufficio del magistrato davanti al quale pende
il processo.
ART. 94 (L) - (Impossibilità a presentare
la documentazione necessaria ad accertare la veridicità)
1. In caso di impossibilità a produrre
la documentazione richiesta dall'articolo 79,
comma 3, questa è sostituita, a pena di
inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva
di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre
la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo
79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea, la sostituisce, a pena di
inammissibilità, con una dichiarazione
sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea è detenuto, internato per l'esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare ovvero è custodito
in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità
consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2,
può anche essere prodotta, entro venti
giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
dal difensore o da un componente della famiglia
dell'interessato.
ART. 95 (L) - (Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni,
nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste
dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d),
sono punite con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione
al patrocinio; la condanna importa la revoca,
con efficacia retroattiva, e il recupero a carico
del responsabile delle somme corrisposte dallo
Stato.
CAPO IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L) - (Decisione sull'istanza di ammissione
al patrocinio)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui
è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente,
se la stessa è presentata in udienza a
pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo
179, comma 2, del codice di procedura penale,
il magistrato davanti al quale pende il processo
o il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato, se procede la Corte di cassazione,
verificata l'ammissibilità dell'istanza,
ammette l'interessato al patrocinio a spese dello
Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva
prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione
al beneficio è subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono
fondati motivi per ritenere che l'interessato
non versa nelle condizioni di cui agli articoli
76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle
condizioni personali e familiari, e delle attività
economiche eventualmente svolte. A tale fine,
prima di provvedere, il magistrato può
trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa
dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza
per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis,
del codice di procedura penale, ovvero nei confronti
di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione,
deve chiedere preventivamente al questore, alla
direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla
direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni
necessarie e utili relative al tenore di vita,
alle condizioni personali e familiari e alle attività
economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti,
che potranno essere acquisite anche a mezzo di
accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi
termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto
le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
ART. 97 (L) - (Provvedimenti adottabili dal magistrato)
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza
ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio
con decreto motivato che viene depositato, con
facoltà per l'interessato o per il suo
difensore di estrarne copia; del deposito è
comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è
letto e inserito nel processo verbale. La lettura
sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato
è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato
è detenuto, internato, in stato di arresto
o di detenzione domiciliare ovvero è custodito
in un luogo di cura, la notificazione di copia
del decreto è eseguita a norma dell'articolo
156 del codice di procedura penale.
ART. 98 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario
degli atti relativi all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle
dichiarazioni e della documentazione allegate,
nonché del decreto di ammissione al patrocinio
sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato
che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito
della cui competenza territoriale è situato
l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza
dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato,
nonché la compatibilità dei dati
indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria,
e può disporre che sia effettuata, anche
avvalendosi della collaborazione della Guardia
di finanza, la verifica della posizione fiscale
dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo
76.
3. Se risulta che il beneficio è stato
erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede
il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo
112.
ART. 99 (L) - (Ricorso avverso i provvedimenti
di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato
competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato
può proporre ricorso, entro venti giorni
dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97,
davanti al presidente del tribunale o al presidente
della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato
che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio
finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto
per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario
procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è
notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio
del magistrato che procede, all'interessato e
all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni
successivi, possono proporre ricorso per cassazione
per violazione di legge. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
CAPO V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici
di parte
ART. 100 (L) - (Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme
della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato,
l'imputato o il condannato può nominare
un secondo difensore per la partecipazione a distanza
al processo penale, limitatamente agli atti che
si compiono a distanza.
ART. 101 (L) - (Nomina del sostituto del difensore
e dell'investigatore) [1]
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio
può nominare, al fine di svolgere attività
di investigazione difensiva, un sostituto o un
investigatore privato autorizzato, residente nel
distretto di Corte di appello dove ha sede il
magistrato competente per il fatto per cui si
procede.
2. Il sostituto del difensore e l'investigatore
privato di cui al comma 1 possono essere scelti
anche al di fuori del distretto di Corte di appello
di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non
sono dovute le spese e le indennità di
trasferta previste dalle tariffe professionali.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 4, c. 1, L. 24
febbraio 2005, n. 25.
ART. 102 (L) - (Nomina del consulente tecnico
di parte) [1]
1. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un consulente tecnico di parte residente
nel distretto di Corte di appello nel quale pende
il processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del
comma 1 può essere scelto anche al di fuori
del distretto di Corte di appello nel quale pende
il processo, ma in tale caso non sono dovute le
spese e le indennità di trasferta previste
dalle tariffe professionali.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 5, c. 1, L. 24
febbraio 2005, n. 25.
ART. 103 (L) - (Informazioni all'interessato in
caso di nomina di un difensore di ufficio)
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina
di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico
ministero o la polizia giudiziaria informano la
persona interessata delle disposizioni in materia
di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo
di retribuire il difensore che eventualmente è
nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti
per l'ammissione a tale beneficio.
ART. 104 (L) - (Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato
della parte ammessa al patrocinio è liquidato
dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo
83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
ART. 105 (L) - (Liquidazione con provvedimento
del giudice per le indagini preliminari)
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida
il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato,
al consulente tecnico di parte e all'investigatore
privato, anche se l'azione penale non è
esercitata.
ART. 106 (L) - (Esclusione dalla liquidazione
dei compensi al difensore e al consulente tecnico
di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla
parte non è liquidato se le stesse sono
dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute
per le consulenze tecniche di parte che, all'atto
del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti
o superflue ai fini della prova.
CAPO VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L) - (Effetti dell'ammissione)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune
spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali,
quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti
ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e
agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative
al compimento di atti del processo fuori dalla
sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti
ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti,
le spese di spedizione per le notifiche degli
ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di
parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per
trasferte, nonché le spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari
del magistrato, a consulenti tecnici di parte
e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità
legale dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria.
ART. 108 (L) - (Effetti dell'ammissione relativi
all'azione di risarcimento del danno nel processo
penale)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa
all'azione di risarcimento del danno nel processo
penale, si producono gli effetti di cui all'articolo
107 ed inoltre, quando la spesa è a carico
della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni
a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo
59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347.
ART. 109 (L) - (Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza
è stata presentata o è pervenuta
all'ufficio del magistrato o dal primo atto in
cui interviene il difensore, se l'interessato
fa riserva di presentare l'istanza e questa è
presentata entro i venti giorni successivi.
ART. 110 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della
persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo
a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato
ammesso al patrocinio perché il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato,
se condanna il querelante al pagamento delle spese
in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento
in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede
d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda
di restituzione o di risarcimento del danno, o
assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause
diverse dal difetto di imputabilità e condanna
la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento
delle spese processuali in favore dell'imputato,
ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di
restituzione o di risarcimento del danno il magistrato,
se condanna l'imputato non ammesso al beneficio
al pagamento delle spese in favore della parte
civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento
in favore dello Stato.
ART. 111 (L) - (Recupero nei confronti dell'imputato
ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate
nei confronti dell'imputato in caso di revoca
dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo
112, comma 1, lettera d) e comma 2.
CAPO VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L) - (Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca
l'ammissione:
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79,
comma 1, lettera d), l'interessato non provvede
a comunicare le eventuali variazioni dei limiti
di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista
dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni
di reddito risultano variate in misura tale da
escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94,
comma 3, non sia stata prodotta la certificazione
dell'autorità consolare;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario
competente presentata in ogni momento e, comunque,
non oltre cinque anni dalla definizione del processo,
se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,
delle condizioni di reddito di cui agli articoli
articoli 76 e 92; [1]
2. Il magistrato può disporre la revoca
dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni
richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e
3.
3. Competente a provvedere è il magistrato
che procede al momento della scadenza dei termini
suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione
è effettuata o, se procede la Corte di
cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato
con le modalità indicate nell'articolo
97.
Note:
1 Lettera sostituita dall'art. 9-bis, c. 1, lett.
d), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
ART. 113 (L) - (Ricorso avverso il decreto di
revoca)
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta
di revoca ai sensi della lettera d), comma 1,
dell'articolo 112, l'interessato può proporre
ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo,
entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi
dell'articolo 97. [1]
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 9-bis, c. 1, lett.
e), D.L. 30 giugno 2005, 115, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.
ART. 114 (L) - (Effetti della revoca)
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta
ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1,
dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente,
dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione
di variazione delle condizioni reddituali, dalla
data in cui la comunicazione di variazione è
pervenuta all'ufficio del giudice che procede,
dalla scadenza del termine di cui all'articolo
94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112,
la revoca del decreto di ammissione ha efficacia
retroattiva.
TITOLO III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina
del patrocinio a spese dello Stato prevista per
il processo penale
ART. 115 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di persona ammessa al programma
di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di persona ammessa al programma di protezione
di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
sono liquidati dal magistrato nella misura e con
le modalità previste dall'articolo 82 ed
è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto
nell'albo degli avvocati di un distretto di corte
d'appello diverso da quello dell'autorità
giudiziaria procedente, in deroga all'articolo
82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate
e le indennità di trasferta nella misura
minima consentita [1] .
Note:
1 Comma modificato dall'art. 94, c. 2, L. 27 dicembre
2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
ART. 116 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella
misura e con le modalità previste dall'articolo
82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84, quando il difensore dimostra di aver esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate,
a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al
patrocinio.
ART. 117 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato o del condannato irreperibile sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le
modalità previste dall'articolo 82 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate
nei confronti di chi si è reso successivamente
reperibile.
ART. 118 (L) - (Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste
dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto
di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari
del minorenne, nella qualità, di presentare
entro un mese la documentazione prevista dall'articolo
79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine,
l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti
di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo
l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate
nei confronti del minorenne e dei familiari, se
il magistrato, con decreto, accerta il superamento
dei limiti di reddito previsti per l'ammissione
al beneficio del patrocinio nei processi penali,
sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari
o sulla base degli accertamenti finanziari.
TITOLO IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese
dello Stato nel processo civile, amministrativo,
contabile e tributario
CAPO I
Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L) - (Equiparazione dello straniero
e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato, altresì, allo straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
al momento del sorgere del rapporto o del fatto
oggetto del processo da instaurare e all'apolide,
nonché ad enti o associazioni che non perseguono
scopi di lucro e non esercitano attività
economica.
ART. 120 (L) - (Ambito di applicabilità)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non può
giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione,
salvo che per l'azione di risarcimento del danno
nel processo penale.
CAPO II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L) - (Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa
nelle cause per cessione di crediti e ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti
o ragioni preesistenti.
CAPO III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L) - (Contenuto integrativo dell'istanza)
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità,
le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a
valutare la non manifesta infondatezza della pretesa
che si intende far valere, con la specifica indicazione
delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
ART. 123 (L) - (Termine per la presentazione o
integrazione della documentazione necessaria ad
accertare la veridicità)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena
di inammissibilità, della documentazione
richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3,
può essere concesso un termine non superiore
a due mesi.
ART. 124 (L) - (Organo competente a ricevere l'istanza)
1. L'istanza è presentata esclusivamente
dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata,
a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine
degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è
quello del luogo in cui ha sede il magistrato
davanti al quale pende il processo, ovvero, se
il processo non pende, quello del luogo in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito. Se procede la Corte di cassazione, il
Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite
o le sezioni giurisdizionali centrali presso la
Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente
è quello del luogo ove ha sede il magistrato
che ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 125 (L) - (Sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante
falsamente la sussistenza o il mantenimento delle
condizioni di reddito previste, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena
è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento
o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio;
la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva
e il recupero a carico del responsabile delle
somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei
confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare
le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma
1, lettera d).
CAPO IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L) - (Ammissione anticipata da parte
del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui
è stata presentata o è pervenuta
l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata
e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della
dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione
al beneficio è subordinata e se le pretese
che l'interessato intende far valere non appaiono
manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine
accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile
l'istanza, è trasmessa all'interessato
e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara
inammissibile l'istanza, questa può essere
proposta al magistrato competente per il giudizio,
che decide con decreto.
ART. 127 (L) - (Trasmissione all'ufficio finanziario
degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine,
o il magistrato competente per il giudizio, accoglie
l'istanza è trasmessa anche all'ufficio
finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle
dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste
dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato
dall'interessato, nonché la compatibilità
dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe
tributaria e può disporre che sia effettuata,
anche avvalendosi della collaborazione della Guardia
di finanza, la verifica della posizione fiscale
dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato
concesso sulla base di prospettazioni dell'istante
non veritiere, l'ufficio finanziario richiede
la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti
acquisiti alla Procura della Repubblica presso
il tribunale competente per i reati di cui all'articolo
125.
4. La effettività e la permanenza delle
condizioni previste per l'ammissione al patrocinio
è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione,
verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria,
ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario
o della Guardia di finanza.
CAPO V
Difensori e consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L) - (Obbligo a carico del difensore)
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio
chiede la dichiarazione di estinzione del processo
se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo
309, del codice di procedura civile. L'inosservanza
di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
ART. 129 (L) - (Nomina del consulente tecnico
di parte)
1. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un consulente tecnico di parte nei casi
previsti dalla legge.
ART. 130 (L) - (Compensi del difensore, dell'ausiliario
del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di parte
sono ridotti della metà.
CAPO VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L) - (Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e
relativamente alle spese a carico della parte
ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre
sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile
e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo
17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre
1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni
a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo
59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo
civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo
16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di
parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati
a debito, a domanda, anche nel caso di transazione
della lite, se non è possibile la ripetizione
dalla parte a carico della quale sono poste le
spese processuali, o dalla stessa parte ammessa,
per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari
di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi
demandate dal magistrato nei casi previsti dalla
legge e all'indennità di custodia del bene
sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti
ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e
agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative
al compimento di atti del processo fuori dalla
sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti
a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di
parte e ausiliari del magistrato, nonché
le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico
da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità
legale dei provvedimenti del magistrato nel processo
civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita
o per la distruzione di quella compiuta nel processo
civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennità
di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di
esecuzione a richiesta di parte.
ART. 132 (R) - (Imposta di registro della sentenza
e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se la
registrazione è chiesta dalla parte ammessa
al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza
è prenotata a debito per la metà
o per la quota di compensazione ed è pagata
per il rimanente dall'altra parte; è pagata
per intero dalla parte diversa da quella ammessa
al patrocinio che ne chiede la registrazione nel
proprio interesse o per uno degli usi previsti
dalla legge.
ART. 133 (L) - (Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte
soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione
delle spese processuali a favore della parte ammessa
dispone che il pagamento sia eseguito a favore
dello Stato.
ART. 134 (L) - (Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo
133 e se la vittoria della causa o la composizione
della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio
in condizione di poter restituire le spese erogate
in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto
di rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per
le spese prenotate e anticipate quando per sentenza
o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno
il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; può
essere esercitata per le sole spese anticipate
indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione,
tutte le parti sono solidalmente obbligate al
pagamento delle spese prenotate a debito, ed è
vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato
l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa
al patrocinio è obbligato al pagamento
delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo
309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione
diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte
le parti sono tenute solidamente al pagamento
delle spese prenotate a debito.
ART. 135 (L) - (Norme particolari per alcuni processi)
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione
di assenza o di morte presunta sono recuperate
nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo
50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti
della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari
e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai
sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile,
sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo
dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore
giudiziario.
CAPO VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
ART. 136 (L) - (Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche
delle condizioni reddituali rilevanti ai fini
dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che
procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione
al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio
dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza
dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato
ha agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento
delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento
del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia
retroattiva.
CAPO VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese
dello Stato nel processo tributario
ART. 137 (L) - (Ambito temporale di applicabilità)
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni
particolari, il patrocinio a spese dello Stato
nel processo tributario è disciplinato
dalle disposizioni della parte III, titoli I e
IV, e dalle disposizioni del presente capo.
ART. 138 (L) - (Commissione del patrocinio a spese
dello Stato)
1. Presso ogni commissione tributaria è
costituita una commissione del patrocinio a spese
dello Stato composta da un presidente di sezione,
che la presiede, da un giudice tributario designato
dal presidente della commissione, nonché
da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modificazioni, designati
al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine
professionale del capoluogo in cui ha sede la
commissione e dalla direzione regionale delle
entrate. Per ciascun componente è designato
anche un membro supplente. Al presidente e ai
componenti non spetta alcun compenso. Esercita
le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio
di segreteria della commissione tributaria.
ART. 139 (L) - (Funzioni della commissione)
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126,
127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito,
al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato
sono svolte solo dalla commissione del patrocinio
a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata
inammissibile dalla commissione non può
essere proposta al magistrato davanti al quale
pende il processo o competente a conoscere il
merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione
hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti
controversie da loro esaminate quali componenti
della commissione.
ART. 140 (L) - (Nomina del difensore)
1. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo
80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri
albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 e successive modificazioni.
ART. 141 (L) - (Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per
gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica
la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere
è richiesto al relativo consiglio dell'ordine;
gli importi sono ridotti della metà.
TITOLO V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina
del patrocinio a spese dello Stato prevista nel
titolo IV
ART. 142 (L) - (Processo avverso il provvedimento
di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione
del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese
spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato
sono a carico dell'erario e sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalità
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83
ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84 .
ART. 143 (L) - (Processi previsti dalla legge
4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge
28 marzo 2001, n. 149)
1. Sino a quando non è emanata una specifica
disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi
previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,
per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono
pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa,
le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato,
al consulente tecnico di parte e all'ausiliario
del magistrato, e sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti
ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli
ufficiali giudiziari per le trasferte relative
al compimento di atti del processo fuori dalla
sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti
a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta
degli ufficiali giudiziari per le notificazioni
a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni
e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte
del testo unico si applica, inoltre, per i limiti
di reddito, per la documentazione e per ogni altra
regola procedimentale relativa alla richiesta
del beneficio.
ART. 144 (L) - (Processo in cui è parte
un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento,
se il decreto del giudice delegato attesta che
non è disponibile il denaro necessario
per le spese, il fallimento si considera ammesso
al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle
norme previste dalla presente parte del testo
unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione
di ufficio.
ART. 145 (L) - (Processo di interdizione e inabilitazione
ad istanza del pubblico ministero)
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione
promosso dal pubblico ministero le spese sono
regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari
dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo
o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato,
i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio
richiede a tutori e curatori, nella qualità,
di presentare entro un mese la documentazione
prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c);
alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio
finanziario gli adempimenti di cui all'articolo
98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione
pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei
confronti dei tutori e curatori, nella qualità,
se il magistrato con decreto accerta il superamento
dei limiti di reddito previsti per l'ammissione
al patrocinio nei processi civili, sulla base
della documentazione richiesta ai beneficiari
o sulla base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI
TITOLO I
Procedura fallimentare
ART. 146 (L) - (Prenotazioni a debito, anticipazioni
e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che è
la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento
alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento
non vi è denaro per gli atti richiesti
dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito,
altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo
59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità
di trasferta degli ufficiali giudiziari per le
notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti
a magistrati e ad appartenenti agli uffici per
il compimento di atti del processo fuori dalla
sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità
dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
[1]
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono
recuperate, appena vi sono disponibilità
liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione
dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo
recupero.
Note:
1 La Corte Costituzionale, con sentenza 28 aprile
2006, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente c. , nella parte in
cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario
«le spese ed onorari» al curatore.
ART. 147 (L) - (Recupero delle spese in caso di
revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento,
le spese della procedura fallimentare e il compenso
al curatore sono a carico del creditore istante,
se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione
di fallimento con colpa; sono a carico del fallito
persona fisica, se con il suo comportamento ha
dato causa alla dichiarazione di fallimento. |
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